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Corte d'appello Salerno - 17 giugno 2022

La revoca del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio ex art. 2901 cod. civ. per la revocatoria del vincolo stesso, in quanto diversamente il creditore agente in revocatoria potrebbe essere pregiudicato da eventuali vincoli pregiudizievoli nelle more iscritti o trascritti sugli immobili oggetto del vincolo revocato.

È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il vincolo di destinazione ex art.

2645-ter cod. civ. che il debitore, dopo aver acquistato dalla sorella le quote di una s.n.c. ed essere rimasto debitore nei di lei confronti di una somma di denaro a titolo di residuo corrispettivo della cessione, ha costituito a favore della madre su beni immobili: l'eventus damni sussiste per non avere il debitore convenuto dimostrato di essere titolare di un patrimonio residuo idoneo a soddisfare le ragioni della creditrice e a nulla rileva che uno degli immobili oggetto del vincolo sia gravato da ipoteca, mentre la scientia damni in capo al costituente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del vincolo, si desume in re ipsa.