Corte giustizia tributaria secondo grado Emilia Romagna – 3 giugno 2024
Quando gli eredi hanno accettato un’eredità con beneficio di inventario, è legittima l’intimazione di pagamento dei crediti tributari notificata agli eredi senza l’indicazione che si tratta di 'eredi beneficiati'.
Quando però gli eredi beneficiati non hanno incluso nell’inventario i beni conferiti dal de cuius in un trust giudicato interposto dall’Agenzia delle Entrate, un erede è legittimato a opporsi (e può farlo unicamente mediante l’opposizione all’intimazione di pagamento) a una pretesa riscossione dell’Erario che, se posta in essere senza una correlata verifica di quanto previsto civilisticamente (la limitazione della responsabilità personale dell’erede e il dover rispondere nei limiti dell’attivo inventariato) priverebbe tale erede di ogni tutela giurisdizionale. L’intimazione di pagamento, pertanto, deve essere limitata al valore dei beni pervenuti all’erede a seguito dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e senza che l’Agenzia delle Entrate possa aggredire i beni personali.