Corte giustizia tributaria secondo grado Toscana – 27 giugno 2024, n. 853
Il dies a quo dal quale decorre il termine triennale per il rimborso dell’imposta sulle successioni e donazioni a causa del venire meno del presupposto impositivo per irraggiungibilità degli scopi del trust decorre dalla data dell’atto dichiarativo dell’irrealizzabilità degli scopi e ritrasferimento dei beni patrimoniali al disponente.
La responsabilità del notaio per il pagamento dell’imposta principale non lo legittima ad avanzare istanza di rimborso in quanto il professionista ha un mero ruolo di garanzia estraneo al rapporto tributario sostanziale.