Corte Giustizia Tributaria II grado Toscana – 24 novembre 2023, n. 1181
Va accolta la richiesta dell’appellato di condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, poiché l’orientamento della S.C. che ha comportato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere appariva chiaro sin da epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado (cfr. Cass. 21 giugno 2019, n. 16700 e successive pronunce) e dunque non giustificava l’istaurazione dell’appello da parte dell’Ufficio.