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Tribunale Lamezia Terme – 26 luglio 2024

È soggetta ad azione revocatoria la costituzione del vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ. sui beni rimasti di proprietà del disponente e di cui i beneficiari/familiari non abbiano acquistato alcun diritto reale in relazione agli stessi, anche se l'interesse perseguito sarebbe meritevole di tutela, quale il rimborso ai beneficiari/familiari quanto da loro anticipato per spese inerenti all’istruzione professionale e scolastica.

L'atto di costituzione del vincolo di tutti i cespiti del debitore - utilmente aggredibili dai creditori - configura prova dell’eventus damni, sufficiente a realizzare la eliminazione o la significativa riduzione della garanzia patrimoniale generica prevista dall'art. 2740 cod. civ., poiché i beni costituiti in vincolo rappresentavano tutti i beni di proprietà del debitore, per quanto evincibile allo stato degli atti.

Gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.