Corte d’Appello Bologna – 29 luglio 2024
La banca che ha ceduto il credito in corso di causa è processualmente legittimata, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., a proseguire l’azione revocatoria da essa originariamente proposta anche dopo la cessione del credito. Sono altresì ammissibili, in forza del medesimo art. 111 cod. proc. civ., gli interventi dei cessionari del credito ceduto.