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Corte Suprema di Cassazione, V sez. civ. ordinanza n. 20673 - 25 luglio 2024

Il proprietario di un appartamento che lo ha trasferito a un proprio mandatario affinché lo venda non può nel frattempo giovarsi dei benefici fiscali "prima casa", perché non sussiste il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione in virtù del carattere meramente strumentale, provvisorio e fiduciario del trasferimento del cespite dal mandante al mandatario quale mera esecuzione del mandato traslativo ex art. 1719 cod. civ..