Corte d’Appello Napoli – 12 settembre 2024
In tema di azione revocatoria ordinaria ai fini dell’esclusione dell’eventus damni non rileva che il trust abbia quale scopo la costituzione di una garanzia per il ceto creditorio e l’assicurazione della par condicio creditorum o l’attività e la valorizzazione del patrimonio poiché la segregazione dei beni e il vincolo imposto su di essi impediscono ai creditori di espropriare direttamente i beni, determinando una lesione della garanzia patrimoniale generica.
Nell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto l’atto di dotazione di beni in trust, i beneficiari non sono litisconsorti necessari, salvo che l’atto sia stato compiuto a titolo oneroso, poiché solo in tale ipotesi lo stato soggettivo del terzo rileva come elemento costitutivo della fattispecie; è in ogni caso onere del debitore indicare i beneficiari del trust ove rilevi la mancata integrazione del contraddittorio.