Tribunale Milano – 2 agosto 2024
Nonostante l’atto istitutivo di un trust autodichiarato riservi al trustee il potere di modifica e di nomina dei beneficiari finali, la esplicitata finalità del trust di provvedere al mantenimento economico e all’assistenza personale del disponente, può condurre all’interpretazione che solo il primo trustee, contestualmente disponente ed anche beneficiario, avesse la facoltà di sostituire, di nominare e di modificare nuovi beneficiari che si aggiungano a quelli originari.