Corte d’Appello Venezia – 6 agosto 2024
Un atto posto in essere con la finalità di recare pregiudizio ai creditori non è nullo per immeritevolezza degli interessi, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., ma deve essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori medesimi con l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 cod. civ.