Tribunale Latina – 17 settembre 2024
L’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. presentata nel corso di una procedura fallimentare, da parte della Curatela, è utilmente esperita avverso l’atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. compiuto dal Presidente del Collegio Sindacale della società fallita, in quanto atto di costituzione del vincolo su beni immobiliari appartenenti a quest’ultima, idoneo a sottrarre i suddetti all’azione esecutiva dei creditori.