Corte d’Appello Genova – 19 settembre 2024
Ai fini della revocabilità ex art. 2901 cod. civ. dell’atto di trasferimento di beni in trust successivo al sorgere del credito è sufficiente provare anche mediante semplici presunzioni la sussistenza in capo al debitore della mera consapevolezza del pregiudizio che l’atto potrebbe arrecare al creditore, così da renderne più disagevole o difficoltoso il recupero del credito. Incombe sul debitore l’onere di provare l’insussistenza del rischio che l’atto dispositivo renda più difficile – se non impossibile – la soddisfazione delle ragioni creditorie.