Tribunale Milano – 31 agosto 2024
Una donazione non è revocabile per ingratitudine qualora la donataria, senza il consenso del donante, abbia sostituito il trustee del trust in cui aveva conferito le quote sociali ricevute, già individuato dallo stesso donante a cui, di fatto, competeva ogni decisione inerente alla sua amministrazione. Infatti, la circostanza lamentata dal donante di essere stato escluso così da ogni attività di gestione e di aver subito la perdita del controllo indiretto delle società non vale ad integrare il requisito del grave pregiudizio arrecato al patrimonio del donante richiesto dall’art. 801 cod. civ.