Corte Giustizia Tributaria I grado Milano n.478 – 30 gennaio 2024
Qualora una società di diritto portoghese confluita in trust abbia deliberato la distribuzione degli utili, la mera constatazione che il ricorrente-azionista sia figurato in esso talvolta come beneficiario o trustee, non basta per ritenere il trust fiscalmente interposto allo scopo di consentire la tassazione degli utili in capo al trust piuttosto che al ricorrente. Infatti, in difetto di ulteriori riscontri, elementi quali l’avvicendamento di vari soggetti nelle posizioni di trustee e di guardiano nonché la strutturazione dei poteri riservati al trustee come pure al guardiano non valgono ad integrare presunzioni gravi, precise e concordanti capaci di dimostrare l’ingerenza del ricorrente. Nemmeno può ritenersi sussistente alcun meccanismo interpositivo qualora nel periodo d’imposta il trust fosse residente in Italia e qui sia il ricorrente che il trust siano stati assoggettati a tassazione.