Tribunale Latina – 10 settembre 2024
Sono revocabili ex art. 2901 cod. civ. l’atto istitutivo e l’atto dispositivo di un trust, istituito dal disponente nelle more del giudizio di escussione di una garanzia fideiussora, da lui prestata, e nel quale abbia conferito tutti gli immobili di sua proprietà. La scientia damni in capo al disponente si desume dalla consapevolezza della sua situazione debitoria e dalla volontà di stipulare l’atto di trust nelle more del procedimento di esecuzione mobiliare avviato nei suoi confronti, mentre l’eventus damni sussiste in quanto il patrimonio residuo del disponente è insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.