Corte Giustizia Tributaria II grado Campania – 6 luglio 2023
Il trust in cui l’esercizio dei poteri da parte del trustee è subordinato al previo consenso del guardiano, il quale a sua volta è subordinato al beneficiario, potendo questo rimuoverlo ad nutum, è eterodiretto dal beneficiario e, a fini fiscali, non può essere considerato come soggetto passivo delle imposte sui redditi, trattandosi di un trust meramente interposto tra il beneficiario e i redditi prodotti.