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Tribunale Milano – 20 settembre 2024

Il contenuto e l’efficienza causale del male minacciato nella violenza morale testamentaria devono essere valutati in modo più “blando” rispetto alla violenza contrattuale poiché non devono rapportarsi ad una persona media e sensata ma “personalizzate” con riferimento all’età, al sesso e della condizione del testatore.

Il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere e riguardare l’intero contesto dell’atto.

Il giudice, nell’interpretazione del testamento, può fare ricorso ad elementi estrinseci allo stesso, ma pur sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita, ecc., solo qualora non sia possibile individuare con certezza l’effettiva volontà del testatore.

In ambito testamentario, qualora il testatore faccia espresso riferimento alla quota di legittima, il rinvio si deve intendere alla quota riservata.

Il vincolo di destinazione è ammissibile solo se contenuto entro convenienti limiti di tempo e risponda a un apprezzabile interesse di una delle parti.

Il c.d. rendiconto ex art. 723 cod. civ. è operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, poiché ciascun coerede, ai sensi del successivo art. 724 cod. civ., deve “imputare alla sua quota” non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma anche “quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione”.