Tribunale Ascoli Piceno – 19 agosto 2024
L’istituto dell’affidamento fiduciario, riconosciuto con la L. 112/2016, produce effetti del tutto simili a quelli del trust, ovvero la costituzione di un patrimonio separato in capo al fiduciario, composto dai beni (i “fondi speciali”) destinati all'attuazione del programma fiduciario e l'opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione (e quindi dello stesso programma fiduciario).
Il contratto di affidamento fiduciario è revocabile, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 2901 cod. civ., anche ove abbia un profondo valore etico e morale, trattandosi di atto che - pur non determinando la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente, - comporta tuttavia un effetto di segregazione patrimoniale così da imprimere ai beni una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori.