Corte Giustizia Tributaria I grado Roma, n. 9536 - 17 luglio 2023
Ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, la base imponibile degli atti di cessione di beni a trust che non svolgono attività commerciale è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto. Infatti, essendo il trust privo di personalità giuridica, essa costituisce una cessione tra persone fisiche.