Corte d’Appello Firenze n. 1548 - 11 settembre 2024
L’atto di costituzione del vincolo di destinazione ben può essere assoggettato alla tutela dell’art. 2901 cod. civ. giacché imprime ai beni una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori.
È revocabile il vincolo di destinazione costituito da un fideiussore a favore delle nipoti dopo aver rilasciato fideiussioni in garanzia dei debiti contratti da due società che lo vedevano socio quando egli non provi di essere titolare di altri cespiti idonei a soddisfare le ragioni della banca creditrice.