Tribunale Cosenza n. 1928 - 7 ottobre 2024
In tema di azione revocatoria deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre che al debitore, al trustee, quale unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi. Nell’azione revocatoria avverso il conferimento di beni in trust la legittimazione passiva, oltre che al debitore, spetta al trustee, quale unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, ma non ai beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni.
In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito, il cessionario può intervenire nel processo spiegando interveniente adesivo autonomo ex art. 105, comma 1, cod. proc. civ., poiché con la domanda ex art. 2901 cod. civ. esprime la facoltà del creditore di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.