Tribunale Gela n. 564 - 12 ottobre 2024
È possibile ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ., dell’atto di destinazione di cui all’art. 2645-ter cod. civ., con il quale i coniugi ed anche soci, debitori di crediti di natura tributaria e contributivi, destinavano ai propri figli e alle esigenze della famiglia la piena proprietà di alcuni immobili, in quanto comporta un effetto di segregazione patrimoniale così da imprimere ai beni una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori. L’atto di destinazione ha effetti connotati dal carattere della “realità” in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie.
Al fine di stabilire se l’atto avverso il quale è rivolta l’azione revocatoria intrapresa dall’agente della riscossione sia anteriore o successivo ai crediti posti a fondamento della domanda, in caso di crediti di natura tributaria o contributiva occorre considerare non l’epoca di emissione o notifica degli atti amministrativi di accertamento o di riscossione, ma quella di avveramento dei presupposti del credito, ancorché il credito non sia stato, in tutto o in parte, accertato dall’Amministrazione competente e iscritto a ruolo.
La fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria, è ritenuta idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato.