Tribunale Lecce - 18 luglio 2017
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento di beni immobili in un trust familiare posto in essere dal disponente successivamente al rilascio di fideiussione nei confronti della società agente in revocatoria, dovendo ritenersi sussistente in re ipsa tanto l’eventus damni quanto la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust.