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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Milano - 1 agosto 2017

La clausola di proroga della giurisdizione non è opponibile ai terzi completamente estranei al trust, quale il creditore agente in revocatoria. La circostanza che, accanto alla finalità familiare, sia dato riscontrare in capo ai disponenti l'intenzione di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori non importa la nullità del trust. Sono revocabili ex art. 2901 cod. civ. i trust autodichiarati istituiti dai disponenti successivamente al rilascio di fideiussioni verso la banca agente in revocatoria in favore di una s.r.l., sussistendo l'eventus damni per il fatto che i beni nei trust sono gli unici immobili di proprietà dei disponenti e desumendosi la scientia damni in capo ai disponenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita dei trust, dalla duplice circostanza che alla data di istituzione dei trust era conclamata la situazione di grave crisi in cui versava la società debitrice principale e i disponenti erano soci e legali rappresentanti della medesima società.