Tribunale Ascoli Piceno - 1 agosto 2017
I beneficiari sono legittimati passivi nel giudizio per la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. del conferimento in trust in quanto ricevono i benefici dal trust e subiscono correlativamente gli effetti negativi dell'azione revocatoria. Lo scioglimento del trust fa venir meno l'interesse ad agire in revocatoria dei creditori. Il conferimento in un trust familiare di una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale di una s.r.l. non è revocabile ex art. 2901 cod.civ. in quanto difetta l'eventus damni, potendo i creditori del disponente contare su un ampio patrimonio immobiliare residuo.