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Tribunale Genova - 21 agosto 2017

È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. che il disponente, amministratore di una s.r.l. poi fallita, ha istituito sulla quota di 5/6 della proprietà di un immobile per la durata della vita del nipote beneficiario, sussistendo l'eventus damni in quanto il vincolo non permette l'esecuzione sul cespite a favore della massa dei creditori e la quota vincolata era l'unico immobile di proprietà del disponente e desumendosi la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del vincolo e dell'anteriorità del credito, dalla duplice circostanza che la quota di 1/6 dell'immobile rimaneva di proprietà del figlio del disponente e che il disponente stesso si era riservato il diritto di abitazione.