Tribunale Cosenza - 13 agosto 2017
Non è revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, fideiussore di una società verso la banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione, in quanto difetta la scientia damni, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, in capo al disponente, atteso che non risulta quale fosse il suo ruolo all'interno della società debitrice principale e che la corrispondenza tra la medesima società e la banca non gli è mai stata inviata.