• Milano / Genova / Firenze / Roma / Napoli / Bari / Taranto
  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte di Giustizia UE - 14 settembre 2017

Un trust che sia istituito affinché i beneficiari fruiscano degli utili prodotti dai beni in trust ed eserciti un’attività economica effettiva può avvalersi della libertà di stabilimento. La libertà di stabilimento osta alla normativa di uno Stato membro che prevede l’assoggettamento ad imposta delle plusvalenze dei beni in trust, senza permetterne il prelievo differito, qualora la maggioranza dei trustee trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro, in tal modo determinando il trasferimento della sede amministrativa del trust.