Commissione Tributaria Provinciale Milano - 1 giugno 2017
Il conferimento di beni in trust va esente dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 2, co. 47, D.L. n. 262/2006, in quanto non integra una donazione e importa la mera creazione di un patrimonio separato, che di per sé non costituisce indice di capacità contributiva. Ai fini dell’applicazione della suddetta imposta rileva solo il trasferimento dei beni al beneficiario finale.