Tribunale Bologna - 7 settembre 2017
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dai disponenti, fideiussori di una s.p.a. nei confronti delle banche creditrici agenti in revocatoria, successivamente al rilascio delle fideiussioni, sussistendo l’eventus damni in quanto i disponenti non hanno dimostrato di essere titolari di beni idonei a costituire adeguata garanzia delle ragioni creditorie e l’atto istitutivo attribuisce alle banche attrici una mera aspettativa sul ricavato della liquidazione dei beni in trust e desumendosi la scientia damni in capo ai disponenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, dalla circostanza che costoro erano soci e detenevano cariche gestorie all'interno della società debitrice principale.