Tribunale Milano - 19 ottobre 2017
I beneficiari di un trust familiare non sono litisconsorti necessari nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust, in quanto la loro nomina non ha alcun carattere di definitività, essendosi il disponente riservato il potere di aggiungere e revocare i beneficiari. Sono revocabili ex art. 2901 cod. civ. i conferimenti di beni immobili in tre trust familiari posti in essere dai rispettivi disponenti, fideiussori di una s.p.a. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente all'assunzione della fideiussione, desumendosi la scientia damni in capo ai disponenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, dalla circostanza che costoro erano soci (e uno di essi anche amministratore e poi liquidatore) della società debitrice principale, poi fallita.