Tribunale Vicenza - 27 ottobre 2017
I beneficiari finali non sono litisconsorti necessari nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust qualora l’assegnazione del fondo in trust in loro favore sia meramente eventuale ed incerta. Il trust istituito al fine di far fronte alle necessità di vita dei disponenti ed alle emergenze derivanti da malattia fisica o psichica che possano colpire i disponenti stessi ed i componenti del loro nucleo familiare persegue interessi leciti e meritevoli di tutela. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento di beni immobili in un trust familiare posto in essere dai disponenti, fideiussori di una s.r.l. verso la banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio delle fideiussioni, sussistendo l’eventus damni per avere i disponenti conferito in trust il proprio intero compendio immobiliare e non avere allegato né dimostrato l’esistenza di un patrimonio residuo in grado di soddisfare le ragioni della banca attrice e desumendosi la scientia damni in capo ai disponenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, da una serie di elementi, quali l’essere i disponenti soci ed amministratori della società debitrice principale e l’essersi i disponenti stessi riservati il diritto di usufrutto e di abitazione su alcuni degli immobili conferiti in trust.