Tribunale Genova - 7 novembre 2017
I beneficiari che non siano parti dell’atto istitutivo non sono litisconsorti necessari nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento di beni immobili in un trust familiare posto in essere dai disponenti, fideiussori di una s.p.a. nei confronti dei creditori agenti in revocatoria, successivamente al rilascio delle fideiussioni, sussistendo l’eventus damni per avere i disponenti conferito in trust tutti i propri beni immobili e desumendosi la scientia damni in capo ai disponenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, dalla circostanza che costoro erano soci della società debitrice principale e perciò conoscevano lo stato di insolvenza in cui essa versava (poche settimane dopo l’istituzione del trust la società depositava domanda di concordato preventivo).