• Milano / Genova / Firenze / Roma / Napoli / Bari / Taranto
  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte d’Appello di Milano - 7 novembre 2017

La clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell’atto istitutivo di trust non vincola i soggetti che si trovino in una posizione di terzietà ed estraneità rispetto al trust, come il condominio creditore del disponente-trustee. Il trust autodichiarato istituito allo scopo di proteggere legittimamente i beni del disponente da illecite vessazioni economiche e avente quale beneficiario principale il disponente stesso e quale beneficiario del residuo un ente del terzo settore persegue l’illecito scopo di mantenere in capo al disponente-trustee la piena disponibilità dei beni al fine di sottrarli alle pretese dei suoi creditori e quindi è nullo