Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna - 25 settembre 2017
È nulla l’adesione allo scudo fiscale di cui al D.L. n. 82/2002 prestata dal contribuente che ha simulato di aver convertito il proprio patrimonio detenuto all’estero in azioni di un fondo d’investimento con sede nelle isole vergini britanniche e di avere inviato i relativi certificati a un intermediario abilitato tramite cui operare il rimpatrio di attività detenute all'estero e che in realtà ha fatto confluire le disponibilità liquide da scudare in società estere conferite in trust la titolarità dei quali è riconducibile al contribuente stesso.