Corte Suprema di Cassazione V sezione civile, ordinanza n. 20808 – 29 giugno 2022
L’atto con cui una s.r.l., disponente e trustee di un trust, cede un complesso immobiliare a due società verso corrispettivo va soggetta non a imposta di registro ma a imposizione Iva, poiché la normativa in tema di imposte indirette non riconosce al trust un'autonoma soggettività tributaria e quindi le imposte sulla cessione vanno applicate al trustee, soggetto giuridico provvisto di partita Iva.