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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte d’Appello Brescia - 1 dicembre 2017

È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dai disponenti, fideiussori di una s.p.a. verso la banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione, sussistendo l’eventus damni per non avere i disponenti dimostrato di essere rimasti titolari di un patrimonio idoneo a soddisfare le pretese creditorie e desumendosi la scientia damni in capo ai disponenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, dalla circostanza che i disponenti erano soci della debitrice principale e uno di loro anche amministratore unico. È correttamente formulata la domanda revocatoria che investa l’atto contenente sia l’istituzione del trust che il conferimento dei beni.