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Tribunale Roma - 6 dicembre 2017

È revocabile ex art. 2901 cod. civ. l’atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. di beni immobili a favore della figlia minore che il socio di una s.r.l. ha posto in essere prima di impegnarsi personalmente ad estinguere l’ipoteca gravante sull’immobile venduto da tale società agli attori, desumendosi la dolosa preordinazione in capo al socio, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita dell’atto e dell’anteriorità di esso al rilascio della garanzia, dal breve lasso temporale intercorrente tra l’atto di destinazione e l’assunzione della garanzia e dal fatto che nel preliminare di compravendita il socio si era personalmente impegnato a vendere un bene libero da ipoteche e sussistendo l’eventus damni per non avere il socio dimostrato che il proprio patrimonio immobiliare residuo, costituito da beni di poco pregio e in parte gravati da ipoteche, sia sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie degli attori.