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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Milano - 8 gennaio 2018

Delle obbligazioni gravanti su un trust liquidatorio che sia stato estinto con devoluzione del patrimonio ai soci della società disponente rispondono in solido gli stessi soci della società disponente. Il trust istituito al fine di sostituire la procedura di liquidazione ordinaria è meritevole di tutela e dunque riconoscibile e valido. Non sono revocabili ex art. 2901 cod. civ. il conferimento dell’intero patrimonio di una s.r.l. in un trust liquidatorio e le successive cessioni dei beni in trust in quanto il creditore non ha prodotto documentazione che permetta di verificare quali fossero le condizioni patrimoniali della società medesima.