• Milano / Genova / Firenze / Roma / Napoli / Bari / Taranto
  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile n. 975 - 17 gennaio 2018

Il conferimento di beni immobili in trust effettuato dal trustee e dal guardiano di un altro trust non è assoggettabile all’imposta proporzionale del 3% di cui all’art. 9 della Tariffa allaegata al D.P.R. n. 131/1986, in quanto non costituisce un’operazione di carattere patrimoniale, dato che il disponente vuole soltanto che il trustee gestisca i beni in favore dei beneficiari. Lo stesso conferimento sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, in quanto non è produttivo di un effetto traslativo definitivo. Gli effetti traslativi finali e definitivi in favore dei beneficiari costituiranno il presupposto dell’imposta proporzionale.