Tribunale Bologna - 18 gennaio 2018
Il trust istituito al fine di tutelare beneficiari i quali versino in stato di invalidità e assicurare ai medesimi e alle loro rispettive famiglie la cura e l’assistenza è meritevole di tutela ex art. 1322 cod. civ. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento di beni immobili in un trust familiare che il disponente, fideiussore di una s.r.l. verso la banca creditrice agente in revocatoria, ha posto in essere successivamente al rilascio della fideiussione, sussistendo l’eventus damni per via del fatto che il patrimonio immobiliare residuo del disponente non è sufficiente a soddisfare il credito della banca e desumendosi la scientia damni, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, in re ipsa.