Tribunale Busto Arsizio - 19 gennaio 2018
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il trust familiare autodichiarato istituito dai disponenti, fideiussori di una s.a.s. verso la banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione, desumendosi la scientia damni dalla triplice circostanza che gli immobili oggetto del trust costituivano la sola proprietà immobiliare dei disponenti, che i disponenti non indicavano le ragioni dell’istituzione del trust e che al momento dell’istituzione del trust la situazione della società debitrice era critica e i disponenti dovevano conoscerla in quanto uno era socio accomandatario della debitrice principale e l’altro era suo coniuge e sussistendo l’eventus damni per non avere i disponenti dimostrato che il proprio patrimonio residuo era tale da soddisfare il credito della banca.