Tribunale Bolzano 29 gennaio 2018
Non può dichiararsi la nullità di un trust familiare se non si prova che l’intento della frode ai creditori era l’unico e determinante motivo illecito del trust. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, fideiussore in solido con l’attore in revocatoria di una s.r.l., successivamente al rilascio della fideiussione, sussistendo l’eventus damni per essersi il disponente spogliato della maggior parte del proprio patrimonio e non avere provato di essere titolare di un patrimonio residuo atto a soddisfare le ragioni del confideiussore agente in revocatoria e desumendosi in re ipsa la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust.