Tribunale Modena - 5 febbraio 2018
La clausola di individuazione del foro competente contenuta nell’atto istitutivo di trust non vincola i soggetti non partecipanti all’atto, quali il creditore agente in revocatoria. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento di beni immobili in un trust familiare posto in essere dal disponente successivamente al sorgere del credito, sussistendo l’eventus damni per non avere i convenuti dimostrato l’esistenza di residualità patrimoniali idonee a soddisfare il creditore e desumendosi in re ipsa la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust.