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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Pisa - 6 febbraio 2018

La consapevolezza dell’esposizione debitoria e il conferimento in trust di quasi tutto il patrimonio immobiliare non costituiscono indizi sufficienti a far ritenere che il trust sia assolutamente simulato. Sono revocabili ex art. 2901 cod. civ. i conferimenti in due trust familiari rispettivamente posti in essere da due disponenti, fideiussori di una s.p.a. nei confronti degli istituti di credito agenti in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione, sussistendo l’eventus damni per avere i disponenti conferito in trust tutti i propri beni immobili e non aver dimostrato di essere titolari di altri cespiti idonei a soddisfare le ragioni degli istituti di credito e desumendosi la scientia damni in capo ai disponenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, dal fatto che i disponenti ricoprivano le cariche di presidente e di vicepresidente del CdA della società debitrice principale.