Tribunale Mantova - 19 febbraio 2018
L’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. non rientra nell’ambito applicativo della clausola di elezione del foro territorialmente competente relativa alla gestione del fondo in trust, ai diritti dei beneficiari e a qualsiasi diritto o obbligazione del trustee o di altro soggetto menzionato nell’atto istitutivo. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, fideiussore di un società verso la banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione, desumendosi la scientia damni, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, dal fatto che il disponente era amministratore delegato della debitrice principale e sussistendo l’eventus damni per avere il disponente conferito in trust il proprio intero patrimonio immobiliare e non avere dimostrato l’idoneità delle proprie sostanze residue a soddisfare le ragioni della banca, senza che abbia alcun rilievo la circostanza che in trust è stato conferito un immobile gravato da ipoteca a favore di un terzo creditore.