Tribunale Macerata - 5 marzo 2018
Il conferimento in trust in frode ai creditori non è nullo e avverso di esso può essere esperita l’azione revocatoria. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare effettuato dal socio accomandatario di una s.a.s. debitrice della banca agente in revocatoria successivamente all’accreditamento, ravvisandosi l’eventus damni per il fatto che il disponente ha conferito in trust la totalità del proprio patrimonio immobiliare e sussistendo la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, in re ipsa, considerato che era trustee la moglie del disponente, socia accomandante e fideiussore della s.a.s. verso la banca.