Corte d’Appello Roma - 7 luglio 2022
I beneficiari di un trust familiare non sono litisconsorti necessari nel giudizio per la revocatoria del relativo conferimento, considerato che tale trust è a titolo gratuito e la qualifica di litisconsorte necessario compete al beneficiario solo in caso di trust a titolo oneroso. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, fideiussore di una s.r.l. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione: l’eventus damni sussiste per non avere il disponente provato la sussistenza di ulteriori beni idonei a soddisfare le ragioni creditorie, mentre la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, sussiste in re ipsa, anche considerata la stretta consequenzialità temporale (due settimane circa) tra l’intimazione di pagamento da parte della banca attrice e la stipula dell’atto istitutivo di trust.