Corte Suprema di Cassazione, III sezione civile n.13388 - 29 maggio 2018
I beneficiari che non vantino diritti attuali sui beni conferiti in trust non sono legittimati passivi e litisconsorti necessari nell’azione revocatoria avente ad oggetto questi beni. Ai fini dell’individuazione dei presupposti soggettivi dell’azione revocatoria, il conferimento in trust familiare è a titolo gratuito, mentre il conferimento in trust di garanzia o solutorio è a titolo oneroso. Se il conferimento in trust è a titolo oneroso, lo stato soggettivo del terzo rileva quale elemento costitutivo della fattispecie e allora il beneficiario è litisconsorte necessario nel giudizio per la revocatoria del conferimento.