Commissione Tributaria Regionale Milano - 29 marzo 2018
l conferimento da parte di alcune società dei propri rispettivi patrimoni in un trust di scopo liquidatorio non sconta l’imposta sulle successioni e donazioni, in quanto non realizza alcun trasferimento di beni e diritti con conseguente arricchimento, né si può ritenere che l’art. 2, co. 47 ss., D.L. n. 262/2006 abbia istituito un’autonoma imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione.